L'associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale in particolare: l’associazione ha per oggetto la promozione e gestione di iniziative e strutture destinate a rispondere ai bisogni derivanti da
situazioni di disagio familiare con particolare riferimento ai malati dichiarati di Alzheimer o altre malattie ugualmente invalidanti, e alle loro famiglie, per il tempo necessario alla predisposizione da parte dei servizi sociali territoriali, pubblici o privati, di progetti individualizzati di lungo periodo;
l’associazione inoltre promuove la conoscenza delle sue finalità per sostenere moralmente e materialmente le famiglie, che ne faranno richiesta, per la gestione del malato di Alzheimer o di malattie invalidanti; diffonde la conoscenza del disagio familiare stimolando la partecipazione all’Associazione di associati e volontari che presteranno la loro opera gratuitamente;
l'associazione non può svolgere attività diverse da quelle sotto indicate ad eccezione di quelle a esse strettamente connesse o di quelle accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.
L'associazione svolge in via principale e in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, le seguenti attività di interesse generale, di cui all’art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati:
a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
b) interventi e prestazioni sanitarie;
c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché' le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
L’associazione, per il perseguimento dello scopo sociale e compatibilmente con le attività di interesse generale elencate, potrà svolgere le seguenti attività specifiche:
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Informazione sulla malattia e conseguente trasmissione per poter gestire il malato di Alzheimer e soprattutto per poter fronteggiare i problemi comportamentali.
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Promozione e tutela dei diritti.
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Attività di riabilitazione cognitiva e attività pluri-sensoriali per i diversi stadi della malattia.
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Formazione.
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Ascolto, sostegno ed assistenza morale.
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Ascolto telefonico.
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Sostegno a adulti per la prevenzione e la cura del disagio.
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Servizio trasporto in particolare per quelle persone dell’entroterra che a causa della distanza non possono accedere ai servizi.
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Aiuto morale e materiale a persone in difficoltà socio economica.
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Contribuire a creare una rete integrata sociale connettendosi con tutti i servizi già esistenti sul territorio.
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Favorire l’integrazione affinché si possa garantire una omogeneità di informazione e di prestazione sul territorio.
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Organizzazione convegni e seminari.
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Campagne di informazione e sensibilizzazione.
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Attività di documentazione Sostegno sanitario.
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Educazione Sanitaria Assistenza domiciliare in ospedale, in casa di riposo, in strutture residenziali e semi-residenziali.
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Realizzazione di ricerche e studi.
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Ogni altra attività compatibile e coerente con le attività di interesse generale come sopra individuate.
L’associazione, ai sensi dell’art. 6 del Codice del Terzo Settore e nel rispetto dei criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale, potrà svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime. Sarà cura del consiglio direttivo definire tipologia e
modalità di svolgimento delle predette attività diverse e documentarne il carattere secondario e strumentale nella relazione al bilancio d'esercizio o nella relazione di missione.
L'associazione, potrà realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, nei limiti e secondo le modalità previste dall'art. 7 del Codice del Terzo Settore ed in conformità alle linee guida adottate con apposito decreto ministeriale.
L’associazione potrà garantire la sua collaborazione ad altri enti per la realizzazione di iniziative che rientrano nei propri scopi.
Per il migliore raggiungimento degli scopi sociali, l’Associazione potrà, tra l’altro, possedere, e/o gestire e/o prendere o dare in locazione beni, siano essi mobili che immobili; fare contratti e/o accordi con altre associazioni e/o terzi in genere, fermo restando il rispetto delle norme civilistiche e fiscali che disciplinano le organizzazioni di volontariato e delle tipologie di entrate previste nel presente statuto.
Per lo svolgimento delle proprie attività, l'associazione potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti e nelle modalità previste dall'art. 36 del Codice del Terzo Settore e da altre disposizioni di legge in materia.